Art. 38
(Norme transitorie)
1. L'ARDIS, istituita con legge regionale 16/2012 , continua a operare secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
2. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori e il Comitato degli studenti sono costituiti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime.
4.
Fino alla costituzione degli organi di cui al comma 2 rimangono in carica i corrispondenti organi dell'Agenzia di cui alla
legge regionale 16/2012
.
6. Fino alla definizione dell'assetto organizzativo dell'ARDIS, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.
7. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia di cui alla legge regionale 16/2012 , già conferito alla data di entrata in vigore della presente legge, si intende riferito all'ARDIS di cui alla presente legge.
8.
Le linee guida e il programma triennale degli interventi di cui, rispettivamente, agli articoli 29 e 30 della
legge regionale 16/2012
rimangono in vigore sino all'approvazione delle nuove linee guida e del nuovo programma triennale effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge.
9. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall' articolo 25, comma 1, della legge regionale 16/2012, l'ARDIS può stipulare le convenzioni di cui all'articolo 27, comma 2, con i soggetti provvisoriamente accreditati compresi nelle categorie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 16/2012 .
10.
Le caratteristiche dimensionali e qualitative delle strutture in dotazione ai soggetti di cui al comma 9 sono stabilite dalle linee guida di cui all'articolo 8 tenendo conto degli standard minimi di qualità dei servizi di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), con riferimento:
a) alle dimensioni volumetriche degli spazi riservati agli alloggi individuali, in termini di metri cubi per occupante;
b) alla dotazione di servizi e attrezzature;
c) alla presenza di spazi e attrezzature per i servizi collettivi interni.
11. L'istanza di accreditamento è presentata all'ARDIS che accerta l'idoneità delle strutture dei soggetti di cui al comma 9 mediante l'acquisizione, nei casi e nelle forme previsti dalla legge, di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e della documentazione descrittiva da essi ritenuta necessaria, nonché mediante l'effettuazione di opportuni sopralluoghi presso le strutture interessate.
12.
Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della
legge regionale 16/2012
restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.
13. Le disposizioni di cui all'articolo 40 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 6 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite al comma 9 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite al comma 11 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 38 bis
(Restituzione di somme erogate)
1.
Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, avviene con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione;
b) pagamento rateizzato previa richiesta del soggetto interessato per un periodo non superiore a ventiquattro mesi e per un numero di rate definite sulla base dell'importo da restituire. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 60 euro.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.