LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 38 bis
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati, la restituzione delle somme avviene, di norma, mediante pagamento in un'unica soluzione.
2. L'Agenzia ARDIS di cui alla legge regionale 16/2012 può concedere, su richiesta motivata dell'interessato, la rateizzazione delle somme dovute qualora il debitore comprovi e documenti l'impossibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione.
3. Il numero delle mensilità, comunque non superiore a diciotto, è individuato in ragione dell'importo complessivo da restituire.
4. L'ammontare di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro e la rateizzazione non comporta l'applicazione di interessi legali.
5. In caso di rinuncia agli studi, il beneficiario è tenuto alla restituzione integrale in un'unica soluzione delle somme o dei benefici economici percepiti nell'ambito degli interventi di cui alla presente legge, a decorrere dalla data di presentazione formale della rinuncia.
6. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; il debito residuo diviene immediatamente esigibile in un'unica soluzione e non può essere ulteriormente rateizzato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
2Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 6, lettera a), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
3Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 6, lettera b), L. R. 12/2024 , con effetto dall'1/1/2025.
4Articolo sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 5/2026