LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 20
 (Dotazione finanziaria)
1. Per il proprio funzionamento e per l'esercizio delle competenze a essa attribuite l'ARDIS si avvale di:
a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;
b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;
c) rendite, interessi e frutti dei propri beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;
d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;
e) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio universitario;
e bis) fondi trasferiti dallo Stato direttamente o per il tramite della Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;
e ter) fondi trasferiti dalla Regione per il diritto allo studio in ambito scolastico e universitario;
f) fondi provenienti dall'Unione europea;
g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali;
h) qualunque altro introito correlato allo svolgimento delle proprie attività.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Lettera e) del comma 1 sostituita da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Lettera e bis) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Lettera e ter) del comma 1 aggiunta da art. 43, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.