Art. 11
(Agenzia regionale per il diritto allo studio)
1.
L'ARDISS, istituita ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 16/2012
, assume la denominazione di Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) e, di conseguenza, nella presente legge ovunque ricorrano le parole <<Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)>> e le parole <<ARDISS>>, queste sono sostituite con: <<Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)>> e <<ARDIS>>.
3. ARDIS, ente funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione. Ha sede legale a Trieste e dispone di sedi operative a Trieste e a Udine. Può essere articolata con ulteriori sedi operative decentrate sul territorio regionale.
4.
Spetta all'ARDIS:
a) predisporre lo schema del programma secondo le modalità di cui all'articolo 9;
b) attuare gli interventi previsti dal programma;
c) gestire e amministrare il patrimonio, le risorse funzionali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera b) e il personale assegnato;
d)
attuare gli interventi in materia di diritto allo studio previsti dagli articoli 5, 9, 10 bis, 11, 15, 15 bis e 31 della
legge regionale 13/2018
.
5.
L'ARDIS può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e monitoraggio in materia di diritto allo studio in ambito scolastico e universitario, nonché attività funzionali alla compiuta attuazione della
legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2
(Finanziamenti al sistema universitario regionale). Per l'espletamento di tali attività può stipulare apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici qualificati e può avvalersi di esperti di settore.
6.
L'ARDIS si riferisce al sistema informativo integrato della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla
legge regionale 14 luglio 2011, n. 9
(Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
Note:
1Articolo sostituito da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
2Comma 1 sostituito, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 7 gennaio 2021, n. 1.