b)
entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDIS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:
1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;
2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;
3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.