LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 15
 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale dell'ARDIS è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.
2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARDIS ed è responsabile della gestione della stessa e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, adottando a tal fine tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
3. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) predispone lo schema del programma di cui all'articolo 9;
b) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale;
c) redige e approva il bilancio sociale dell'ARDIS;
d) adotta la Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
e) adotta i regolamenti per l'esercizio delle funzioni dell'ARDIS;
f) approva i bandi di concorso per l'accesso ai benefici;
g) ha la rappresentanza in giudizio dell'ARDIS con facoltà di conciliare e transigere;
h) gestisce il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ARDIS, provvedendo in tale ambito all'acquisto e all'alienazione di beni, nonché alla realizzazione degli interventi edilizi;
i) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
j) provvede alla gestione del personale e alla stipula dei contratti individuali di lavoro;
k) esamina le proposte formulate dal Comitato degli studenti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera d);
l) svolge ogni altro incarico attribuitogli dalla Giunta regionale.
Note:
1Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 26/2018
2Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite alla lettera e) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6Parole sostituite alla lettera g) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite alla lettera h) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.