LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 novembre 2014, n. 18

Potenziamento degli interventi a favore dell’accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.

TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/11/2014
Materia:
220.01 - Industria
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.04 - Cooperazione

CAPO II
 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Art. 4
1.
L' articolo 79 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 79
 (Poli sciistici regionali)
1. AI fine del potenziamento dell'offerta turistica dei poli sciistici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dell'Agenzia regionale Promotur di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), un finanziamento per la realizzazione di interventi infrastrutturali in località Sella Nevea.
2. Per il medesimo fine di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a concedere a favore della Agenzia regionale Promotur un contributo per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi relativi ai mutui che l'Agenzia stipula per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale da effettuarsi sugli impianti, sulle piste e sugli immobili esistenti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.900.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2173 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Finanziamento all'Agenzia regionale Promotur per la realizzazione di infrastrutture in località Sella Nevea".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 per complessivi 1.900.000 euro per l'anno 2014 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2014, n. 53 (Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2013 relativamente a capitoli regionali, con ricorso al mercato finanziario, fondi residui perenti, fondi del personale, fondi di riserva e garanzie).
5. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 76.929,04 euro annui a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 230.787,12 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 2175 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi pluriennali all'Agenzia regionale Promotur per copertura oneri di manutenzione straordinaria e l'adeguamento funzionale su impianti, piste e immobili esistenti". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2033 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 5 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.3.2.5037 e dal capitolo 2075 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. Detta somma corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 3 e 6, della legge regionale 21/2007 , con deliberazione della Giunta regionale 53/2014.
7. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 1 è disposta a seguito della presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.
8. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa contenente il piano pluriennale degli interventi da effettuare, nonché dell'attestazione relativa all'avvenuto avvio della procedura di individuazione del soggetto con cui dovrà essere contratto il mutuo ventennale. L'erogazione della prima annualità del finanziamento previsto dal comma 2 è disposta a seguito della successiva presentazione del contratto di mutuo e del relativo piano di ammortamento.>>.

Art. 5
1.
Il comma 80 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 12/2006 (Assestamento del bilancio 2006), è sostituito dal seguente:
<<80. II finanziamento è concesso in seguito alla presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa degli eventi realizzati o da realizzarsi.>>.

Art. 6
 (Riduzione del vincolo di destinazione)
1. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell' articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni.
2. La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 105, comma 1, lettera aa), L. R. 21/2016
Art. 8
1.
Dopo il comma 43 dell'articolo 6 (Attività culturali ricreative e sportive) della legge regionale 15/2014 (Assestamento del bilancio 2014), è inserito il seguente:
<<43 bis. Il contributo di cui al comma 43 è destinato anche alla copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo contratto dalla Comunità montana della Carnia per la realizzazione dei lavori di completamento e miglioramento della piscina comunale di Tolmezzo.>>.

Art. 9
  (Modifiche alla legge regionale 27/2007 )
1. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 le parole << ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché >> sono soppresse;

b)
al comma 6 dell'articolo 14 le parole << sentito il parere della Commissione, >> sono soppresse.