Art. 19
( ABROGATO )
Note:
1Comma 15 sostituito da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
2Comma 15 bis aggiunto da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 68, comma 1, L. R. 26/2014
4Gli effetti del comma 15 bis del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
5Il termine indicato all'art. 56 ter, L.R. 26/2014 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
6Gli effetti del comma 15 bis decorrono dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R.26/2014, come modificato dall'art. 14, c.1, della L.R. 10/2016.
7Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 48, L. R. 31/2017
8Lettera h) del comma 14 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 44/2017
9Comma 9 abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
10Comma 10 abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
11Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.