LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

TITOLO IV
 NORME FINALI
CAPO I
 NORME FINALI
Art. 32 ante
 (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura)
1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 32
 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)
1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.
Art. 32 bis
 (Acconto degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000 , tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
2Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2015
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera h), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole soppresse al comma 1 bis da art. 6, comma 41, lettera h), numero 2), L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016
6Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016
7Parole sostituite al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016
8Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016
9Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017
10Comma 1 sostituito da art. 49, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
11Comma 1 bis abrogato da art. 49, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019
Art. 32 ter
 (Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)
1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:
a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 7/2016
Art. 32 quater
 (Eventuale ripartizione di eccedenza di fondi)
1. Qualora la quota delle risorse da assegnare a ciascun progetto o a ciascun soggetto beneficiari degli incentivi di cui all'articolo 32 bis, comma 1 bis, superi il fabbisogno di finanziamento di tali progetti o soggetti, le risorse eccedenti tale limite, e che pertanto non possono venire loro assegnate, sono ripartite a favore degli altri progetti o soggetti beneficiari degli incentivi della medesima tipologia, secondo le modalità di quantificazione stabilita nei rispettivi regolamenti attuativi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, lettera g), L. R. 7/2016
Art. 32 quinquies
 (Variazioni sostanziali delle attività programmate)
1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 25/2018
Art. 32 sexies
 (Commissioni di valutazione)
1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019
Art. 33

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 84, lettera d), L. R. 27/2014
2Articolo abrogato da art. 7, comma 11, lettera e), L. R. 31/2017
Art. 34
 (Modifiche ai regolamenti)
1. Per le modifiche ai regolamenti di cui alla presente legge, riguardanti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento, le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo, di eventuali anticipi e di eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, le modalità di comunicazione e i termini del procedimento, si prescinde dal parere della Commissione consiliare competente.
Art. 35
 (Norme transitorie)
1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12,comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, 27, comma 4, ed esclusivamente per l'anno 2015, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis e da 90 a 93, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
3. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 6, rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall' articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014
Art. 36
 (Aiuti di Stato)
1. Qualora i finanziamenti di cui alla presente legge configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, l'Amministrazione regionale provvede all'adempimento degli obblighi procedurali in materia, secondo le modalità individuate nei provvedimenti attuativi.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 12/2017
Art. 38
 (Abrogazioni)
1.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 40 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 68/1981 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), a eccezione dell'articolo 8;
b) il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 29/1990 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
c) i commi 3, 4 e 5 dell' articolo 26 della legge regionale 4/1991 (Legge finanziaria 1991);
d) il comma 3 dell'articolo 46 della legge regionale 47/1991 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1991 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
e) l' articolo 79 della legge regionale 30/1992 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
f) gli articoli 118 e 120 della legge regionale 47/1993 (Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 , variazioni al bilancio per l'anno 1993 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili);
g) l'articolo 112 e il comma 1 dell'articolo 122 della legge regionale 1/1993 (Legge finanziaria 1993);
h) i commi da 1 a 3, da 33 a 35, da 49 a 54 dell' articolo 6 della legge regionale 4/1999 (Legge finanziaria 1999);
i) l' articolo 56 della legge regionale 9/1999 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
j) il comma 12 dell'articolo 11 della legge regionale 25/1999 (Assestamento del bilancio 1999);
k) i commi 4, 11, 26, 28, da 32 a 42 dell' articolo 5 della legge regionale 2/2000 (Legge finanziaria 2000);
l) il comma 28 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2000 (Assestamento del bilancio 2000);
n) i commi da 36 a 39, 51, 52 e 70 dell' articolo 7 della legge regionale 3/2002 (Legge finanziaria 2002);
o) il comma 11 dell'articolo 14 della legge regionale 13/2002 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
p) il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2002 (Assestamento del bilancio 2002);
q) i commi da 29 a 32, da 42 a 71 dell'articolo 6 e i commi da 38 a 43 dell' articolo 8 della legge regionale 1/2003 (Legge finanziaria 2003);
r) i commi 1 e 2 dell' articolo 5 della legge regionale 14/2003 (Assestamento del bilancio 2003);
s) i commi 40, da 44 a 47, da 51 a 106 dell' articolo 5 della legge regionale 1/2004 (Legge finanziaria 2004);
t) i commi 54, da 57 a 61, 66 e da 87 a 106 dell' articolo 5 della legge regionale 1/2005 (Legge finanziaria 2005);
u) i commi 12 e 13 dell' articolo 5 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005);
v) i commi da 24 a 38, da 41 a 46, da 48 a 56, da 61 a 69, 71, 72, da 96 a 98, 102 e 103 dell' articolo 7 della legge regionale 2/2006 (Legge finanziaria 2006);
w) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, il capo II e il capo III e gli articoli 15 e 18 della legge regionale 21/2006 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia);
x) l' articolo 62 della legge regionale 24/2006 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
y) il comma 28, i commi da 34 a 50, da 61 a 66, da 111 a 116, da 126 a 128, 159, 159 bis, 160, 162, 163 e 167 dell'articolo 6 e i commi da 24 a 26 dell' articolo 8 della legge regionale 1/2007 (Legge finanziaria 2007);
z) il comma 39 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2007 (Assestamento del bilancio 2007);
aa) i commi 11, 12, 13, 42 e 43 dell' articolo 4 della legge regionale 30/2007 (Legge strumentale 2008);
bb) la legge regionale 5/2008 (Normativa regionale per lo spettacolo dal vivo e nuove disposizioni in materia di cultura e spettacolo), a eccezione dell'articolo 23;
cc) i commi 34, 35 e 64 dell' articolo 7 della legge regionale 17/2008 (Legge finanziaria 2009);
dd) la legge regionale 5/2009 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi);
ee) i commi da 10 a 13, 20, 21, 24, 25, 28 e 29 dell'articolo 7 e la lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12/2009 (Assestamento del bilancio 2009);
ff) i commi 16 e 17 e i commi da 20 a 22 dell' articolo 6 della legge regionale 24/2009 (Legge finanziaria 2010);
gg) l' articolo 12 della legge regionale 5/2010 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia);
hh) il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 16/2010 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre);
ii) l' articolo 184 della legge regionale 17/2010 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
jj) i commi 37, 38, da 46 a 48, da 53 a 57 dell' articolo 6 della legge regionale 22/2010 (Legge finanziaria 2011);
kk) i commi 44 e 45, il comma 48, i commi da 51 a 57, i commi 60, 61, 62, 63, da 66 a 68, da 75 a 77 e da 81 a 85 dell'articolo 6 e i commi 14, 15, 16 e 17 dell' articolo 11 della legge regionale 11/2011 (Assestamento del bilancio 2011);
ll) i commi 16 e 17 dell'articolo 8 e i commi da 106 a 108, 112, da 134 a 222, da 230 a 253, da 260 a 265 dell' articolo 11 della legge regionale 18/2011 (Legge finanziaria 2012);
mm) i commi 79, 80 e 81, la lettera c) del comma 85, i commi da 90 a 101, da 105 a 116, 117, da 121 a 126, da 135 a 140, da 144 a 149 e da 152 a 160 dell' articolo 6 della legge regionale 14/2012 (Assestamento del bilancio 2012);
nn) i commi da 32 a 34, 38, le lettera a), b), d), f) del comma 39, da 55 a 68, da 90 a 93, da 161 a 163, da 182 a 199, da 206 a 208, da 216 a 221, da 231 a 233, da 240 a 272, da 333 a 335, da 343 a 348, da 354 a 356 e da 402 a 404 dell' articolo 6 della legge regionale 27/2012 (Legge finanziaria 2013);
oo) i commi da 7 a 10, 77 e 79 dell' articolo 5 della legge regionale 5/2013 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali);
pp) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2013 (Assestamento del bilancio 2013);
qq) gli articoli 16 e 17 della legge regionale 18/2013 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà);
rr) i commi 69, 123 e 124 dell' articolo 6 della legge regionale 23/2013 (Legge finanziaria 2014);
ss) l' articolo 12 della legge regionale 6/2014 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, lingue minoritarie, sport e solidarietà).
Art. 39
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 2.000 euro, suddivisa in ragione di 1.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 7, è autorizzata la spesa complessiva di 20.000 euro, suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1162 e del capitolo 9346 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale della cultura".
3. Per le finalità previste dall'articolo 10, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 480.000 euro suddivisa in ragione di 240.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6440 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia".
4. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6441 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali e ai teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione a titolo di cofinanziamento del FUS".
5. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.520.000 euro, suddivisa in ragione di 760.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6442 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento annuale ai teatri regionali di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione".
6. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6443 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento per progetti di rilevanza internazionale, nazionale o regionale proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione, da organizzatori di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, prevalentemente in ambito regionale".
7. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, con riferimento al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, lettera d), è autorizzata la spesa complessiva di 400.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6444 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi annuali per progetti regionali per il sostegno della produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo previa procedura valutativa delle domande".
8. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6445 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti alle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste".
9. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10 milioni di euro, suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste sugli incentivi assegnati dallo Stato ".
10. Per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 6 milioni di euro, suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Anticipazioni di cassa ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 1, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9940 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato".
12. In relazione al disposto di cui all'articolo 16, comma 2, sono previsti rimborsi di pari importo sull'unità di bilancio 4.5.270 e del capitolo 9941 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Rimborso dai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale del Friuli Venezia Giulia delle somme anticipate dalla Regione a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato a valere sul FUS".
13. In relazione al disposto di cui ai commi da 9 a 12, gli stanziamenti previsti sulle unità di bilancio e capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 di seguito elencati sono ridotti degli importi a fianco di ciascuno riportati:
UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;
UB della spesa 5.2.2.5048 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;
UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9938 riduzione di 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016;
UB dell'entrata 4.5.270 capitolo 9934 riduzione di 3 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.
14. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5048 e del capitolo 6385 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale teatrali".
15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 560.000 euro, suddivisa in ragione di 280.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6446 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale".
16. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 9347 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi relativi a progetti di rilevanza regionale riguardanti manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale previa procedura valutativa delle domande".
17. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6448 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo di enti di cultura cinematografica di interesse regionale per la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale".
18. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 120.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6449 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche operanti almeno a livello sovracomunale".
19. Per le finalità previste dall'articolo 20, è autorizzata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6450 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti all'Associazione Cineteca del Friuli per il sostegno dell'attività istituzionale e di servizio pubblico".
20. Per le finalità previste dall'articolo 21 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 6451 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per la diffusione della cultura cinematografica nelle aree montane svantaggiate".
21. Per le finalità previste dall'articolo 22 è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 6452 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche".
22. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6453 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità".
23. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6454 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti relativi all'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità previa procedura valutativa delle domande".
24. Per le finalità previste dall'articolo 25, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6386 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, con la denominazione "Finanziamenti per il sostegno dell'attività istituzionale e di interesse pubblico del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF)".
25. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 80.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6455 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per progetti di rilevanza regionale relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica".
26. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6456 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per la gestione di centri di divulgazione della cultura umanistica e scientifica".
27. Per le finalità previste dall'articolo 26, comma 2, lettera c), è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6457 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla divulgazione della cultura umanistica e scientifica previa procedura valutativa delle domande".
28. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6458 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per attività di rilevanza regionale relativa alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia".
29. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6459 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Incentivi per progetti regionali relativi alla conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia previa procedura valutativa delle domande".
30. Per le finalità previste dall'articolo 28, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 460.000 euro, suddivisa in ragione di 230.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6460 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Finanziamenti per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività, svolte anche fuori regione, dei soggetti riconosciuti di rilevanza regionale e dei soggetti ai medesimi affiliati ai fini del sostegno del teatro amatoriale, del folclore, dei cori e delle bande".
31. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6461 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze professionali multidisciplinari in tutti i settori delle attività culturali".
32. Per le finalità previste dall'articolo 31 è autorizzata la spesa complessiva di 40.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6463 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, a decorrere dall'anno 2015, con la denominazione "Interventi per il sostegno e la formazione di distretti culturali intesi come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente".
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 1 a 8 e da 14 a 32 per complessivi 10.242.000 euro, suddivisi in ragione di 5.121.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UBICAPITOLO20152016TOTALE
5.2.1.50475397100.000100.000200.000
5.2.1.504853402.500.0002.500.0005.000.000
5.2.1.50485390100.000100.000200.000
5.2.1.504954261.000.0001.000.0002.000.000
5.2.1.50495431200.000200.000400.000
5.2.1.50495434461.000461.000922.000
5.2.1.50505282700.000700.0001.400.000
5.2.1.5051539860.00060.000120.000
TOTALE5.121.0005.121.00010.242.000


Note:
1Al comma 16, sostituite le parole "del capitolo 6447" con le parole "del capitolo 9347" come da Avviso di rettifica pubblicato nel BUR 10/9/2014, n. 37.
Art. 40
 (Produzione di effetti)
1. La presente legge ha effetto dall'1 gennaio 2015.