LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:
a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.
3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:
a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).
4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):
1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;
2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;
3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;
b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):
1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;
2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;
3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019
Art. 30 ter
 (Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.
3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 30 quater
 (Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.