Art. 29
(Partenariato)
1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.
3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.
Art. 29 bis
(Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)
1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, e con i soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può emanare, anche più volte nel corso dell'anno, avvisi pubblici volti al finanziamento, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, e dei soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31, di specifici progetti, azioni e interventi, anche di investimento, e di eventi e manifestazioni culturali di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2 ter. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 bis, adottati dalla Giunta regionale, stabiliscono gli specifici progetti, azioni e interventi, anche di investimento, e gli specifici eventi e manifestazioni culturali, oggetto di finanziamento, i criteri di determinazione dell'entità del contributo, fino al limite massimo di 150.000 euro, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 22/2020
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera i), L. R. 7/2024
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 87, comma 8, L. R. 7/2025
5Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 85, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 85, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 29 ter
(Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 10/2023