Art. 19
(Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale,
aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
2.
La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche,
gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1,
quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche,
universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).
3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 20
(Attività della Cineteca regionale)
1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell' articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.
3.
La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:
a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;
b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali;
b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.
4.
Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla
legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
(Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Note:
1Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
2Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 21
(Cinema nelle aree montane svantaggiate)
1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.
3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015
2Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 22
(Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche)
1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l’adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi previa procedura valutativa delle domande.
2 bis.
In deroga all'
articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000
, nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato
articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000
.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.
7Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 23
(Interventi della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
6 bis.
Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni e festival cinematografici;
b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.
7. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
7 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera e), L. R. 7/2024
9Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera e), L. R. 7/2024
10Comma 2 sostituito da art. 87, comma 5, lettera a), L. R. 7/2025
11Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera b), L. R. 7/2025
12Comma 4 sostituito da art. 87, comma 5, lettera c), L. R. 7/2025
13Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera d), L. R. 7/2025
14Comma 5 sostituito da art. 87, comma 5, lettera e), L. R. 7/2025
15Comma 6 sostituito da art. 87, comma 5, lettera f), L. R. 7/2025
16Comma 7 sostituito da art. 87, comma 5, lettera g), L. R. 7/2025
17Comma 7 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera h), L. R. 7/2025