Art. 9
(Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
2.
Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);
b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;
c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti anche designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 7/2024
5Parole soppresse al comma 2 bis da art. 6, comma 13, lettera b), L. R. 7/2024