Art. 4
(Settori e obiettivi generali degli interventi)
1.
Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:
a) spettacolo dal vivo;
b) attività cinematografica e audiovisiva;
c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
e) valorizzazione della memoria storica.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:
a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.
2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'
articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016
3Comma 2 bis sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
7Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 4, L. R. 13/2022