LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 35
 (Norme transitorie)
1. I procedimenti avviati prima della data di cui all'articolo 40 continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente.
2. Nelle more dell'applicazione dei regolamenti di cui agli articoli 10, comma 3, 11, comma 3, 12,comma 2, 13, comma 2, 23, commi 2 e 4, 24, comma 4, 26, commi 4 e 6, 27, comma 4, ed esclusivamente per l'anno 2015, al fine di garantire continuità alle attività culturali di rilevante importanza almeno regionale nei settori di cui all'articolo 4, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 6, commi da 4 a 21, da 34 a 63, 74 bis e da 90 a 93, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014).
3. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 6, rimane in carica la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo prevista dall' articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), costituita con decreto del Presidente della Regione 21 novembre 2013, n. 219.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera e), L. R. 27/2014