LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 08/08/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 32 sexies
 (Commissioni di valutazione)
1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti o avvisi pubblici o deliberazioni di Giunta regionale prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni, che possono svolgere l’incarico anche a titolo oneroso, nella misura definita dai medesimi atti amministrativi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 47, comma 5, L. R. 9/2019
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera l), L. R. 7/2024
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 8/2024
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 46, L. R. 9/2026
5Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 46, L. R. 9/2026