LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 32 quinquies
 (Variazioni sostanziali delle attività programmate)
1. I regolamenti che disciplinano i progetti e programmi triennali, nonché gli avvisi pubblici emanati in applicazione della presente legge stabiliscono i casi in cui si determinano modifiche sostanziali alle attività programmate nelle relazioni annuali e nelle domande di incentivazione, per effetto di variazioni di punteggio intervenute successivamente alla concessione dell'incentivo, e ne determinano gli effetti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 25/2018