LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 31
 (Ambiti territoriali culturali integrati)
1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di ambiti territoriali tematici integrati per l’offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l’ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.
2.  
( ABROGATO )
3. I servizi e le attività di cui al comma 1 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività degli ambiti territoriali culturali integrati mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
5Comma 3 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021
6Rubrica dell'articolo sostituita da art. 82, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
7Parole sostituite al comma 1 da art. 82, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
8Comma 2 abrogato da art. 82, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
9Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, lettera d), L. R. 5/2026
10Parole sostituite al comma 3 bis da art. 82, comma 1, lettera e), L. R. 5/2026