LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 30 ter
 (Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Con avviso pubblico sono stabiliti i requisiti delle imprese beneficiarie degli incentivi di cui al comma 1, le modalità di selezione delle iniziative, i criteri di valutazione dei progetti, i criteri per la quantificazione degli incentivi, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di incentivo e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione all'incentivo, gli obblighi dei beneficiari, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca dell'incentivo e le modalità di verifiche e controlli.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 2 sostituito da art. 81, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
3Comma 3 abrogato da art. 81, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026