LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 3
 (Principi)
1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l' articolo 9 della Costituzione , considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale.
2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.
3. La Regione incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, operanti nel settore dello spettacolo, e soggetti privati, tendendo all'ottimizzazione delle risorse economiche e organizzative.
4. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.