LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 29 ter
 (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 10/2023