LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 29 bis
 (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)
1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, e con i soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
2 bis. Per le finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può emanare, anche più volte nel corso dell'anno, avvisi pubblici volti al finanziamento, a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, e dei soggetti disciplinati dagli articoli 10, 17 bis, 17 ter, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 28 e 31, di specifici progetti, azioni e interventi, anche di investimento, e di eventi e manifestazioni culturali di comune interesse pubblico, ulteriori o integrativi rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2 ter. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 bis, adottati dalla Giunta regionale, stabiliscono gli specifici progetti, azioni e interventi, anche di investimento, e gli specifici eventi e manifestazioni culturali, oggetto di finanziamento, i criteri di determinazione dell'entità del contributo, fino al limite massimo di 150.000 euro, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 22/2020
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 13, lettera i), L. R. 7/2024
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 87, comma 8, L. R. 7/2025
5Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 85, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 2 ter aggiunto da art. 6, comma 85, L. R. 19/2025 , con effetto dall'1/1/2026.