LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 28
 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)
1. La Regione sostiene:
a) il teatro amatoriale regionale;
b) il settore del folclore regionale;
c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:
a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;
b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.
3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.
3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015
7Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2021