LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 27 quater
 (Promozione della cultura storica ed etnografica)
1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;
b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione;
c bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:
a) uno o più avvisi pubblici con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;
b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6.  
( ABROGATO )
6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
6Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
7Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
8Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
10Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
11Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.