Art. 27 bis
(Attività dell'Università popolare di Trieste)
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
4. Le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3 sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 79, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
6Comma 4 sostituito da art. 79, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026