Art. 27
(Valorizzazione della memoria storica)
1.
La Regione sostiene:
a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
b)
( ABROGATA )
2.
Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
b)
( ABROGATA )
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5Comma 5 abrogato da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.