LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 26 bis
 (Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")
1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.