LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 05/06/2025

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 24
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
5. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
6. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
4Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
6Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera f), L. R. 7/2024
7Comma 4 sostituito da art. 87, comma 6, lettera a), L. R. 7/2025
8Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 6, lettera b), L. R. 7/2025
9Comma 5 sostituito da art. 87, comma 6, lettera c), L. R. 7/2025
10Comma 6 sostituito da art. 87, comma 6, lettera d), L. R. 7/2025