LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 23
 (Interventi della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
2 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
4 bis. Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
5. In attuazione dell'articolo 18, comma 2, lettera b), con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, la modalità di svolgimento della procedura valutativa di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri di selezione delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni e festival cinematografici;
b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.
(7)
7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
7 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera e), L. R. 7/2024
9Parole sostituite al comma 6 da art. 6, comma 13, lettera e), L. R. 7/2024
10Comma 2 sostituito da art. 87, comma 5, lettera a), L. R. 7/2025
11Comma 2 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera b), L. R. 7/2025
12Comma 4 sostituito da art. 87, comma 5, lettera c), L. R. 7/2025
13Comma 4 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera d), L. R. 7/2025
14Comma 5 sostituito da art. 87, comma 5, lettera e), L. R. 7/2025
15Comma 6 sostituito da art. 87, comma 5, lettera f), L. R. 7/2025
16Comma 7 sostituito da art. 87, comma 5, lettera g), L. R. 7/2025
17Comma 7 bis aggiunto da art. 87, comma 5, lettera h), L. R. 7/2025
18Comma 5 sostituito da art. 5, comma 21, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
19Comma 6 sostituito da art. 5, comma 21, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
20Comma 7 sostituito da art. 5, comma 21, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
21Comma 7 bis abrogato da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.