LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 22
 (Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche)
1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l’adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi previa procedura valutativa delle domande.
2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.