LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 16
 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell’incentivo assegnato all’organismo interessato, subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016
3Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 9, L. R. 13/2023