LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 15
 (Circuitazione opere liriche)
1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera a), L. R. 13/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera b), L. R. 13/2019
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 43, lettera c), L. R. 13/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2021