Art. 15
(Circuitazione opere liriche)
1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste.
1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento, le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera a), L. R. 13/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera b), L. R. 13/2019
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 43, lettera c), L. R. 13/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2021
6Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 4, lettera a), L. R. 7/2025
7Comma 1 bis sostituito da art. 87, comma 4, lettera b), L. R. 7/2025