Art. 11
(Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri delle Città di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.
3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
3.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri delle Città di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande sono scaduti.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016
3Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
6Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016
7Parole sostituite al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 7/2025
8Parole sostituite al comma 2 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 7/2025
9Comma 3 sostituito da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 7/2025
10Comma 3 .1 aggiunto da art. 87, comma 1, lettera d), L. R. 7/2025
11Parole sostituite al comma 3 bis da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025
12Parole soppresse al comma 3 bis da art. 87, comma 1, lettera e), L. R. 7/2025