LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 10
 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all’ERT.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è utilizzato secondo gli indirizzi e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
3Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4Comma 3 sostituito da art. 77, comma 1, L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.