LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.