LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 11/06/2026

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

CAPO VI
 TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE
Art. 28
 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)
1. La Regione sostiene:
a) il teatro amatoriale regionale;
b) il settore del folclore regionale;
c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:
a) l'Associazione Regionale FITA UILT APS;
b) l’Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia APS (UGF FVG APS);
c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia APS (USCI FVG APS);
d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia APS (ANBIMA REGIONE FVG APS).
3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, ripartito con deliberazione della Giunta regionale a favore dei soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.
3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati o associati.
3 ter.  
( ABROGATO )
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti affiliati o associati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi ai sensi del comma 3 bis e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati o associati ai soggetti rappresentativi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015
7Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2021
9Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 26, L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
10Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera a), L. R. 5/2026
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera b), L. R. 5/2026
12Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera c), L. R. 5/2026
13Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 80, comma 1, lettera d), L. R. 5/2026
14Parole soppresse al comma 3 da art. 80, comma 1, lettera e), L. R. 5/2026
15Parole sostituite al comma 3 bis da art. 80, comma 1, lettera f), L. R. 5/2026
16Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 80, comma 1, lettera f), L. R. 5/2026
17Comma 3 ter abrogato da art. 80, comma 1, lettera g), L. R. 5/2026
18Comma 4 sostituito da art. 80, comma 1, lettera h), L. R. 5/2026 . Ai procedimenti contributivi di cui al presente articolo in corso alla data di entrata in vigore della L.R. 5/2026 continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.