LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

TITOLO III
 ATTIVITÀ CULTURALI
CAPO I
 SPETTACOLO DAL VIVO
Art. 8
 (Definizione)
1. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, che avviene alla presenza diretta del pubblico.
Art. 9
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);
b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;
c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;
d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 20, lettera b), L. R. 33/2015
2Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 6, comma 41, lettera a), L. R. 14/2016
3Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 25, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 10
 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all’ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all’ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un’unica soluzione anticipata.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 41, lettera b), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 14, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 11
 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.
2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS.
3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall’articolo 12, comma 2 bis.
3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 1), L. R. 14/2016
2Comma 3 sostituito da art. 6, comma 41, lettera c), numero 2), L. R. 14/2016
3Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 17/2016
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 17/2016
5Parole aggiunte al comma 3 da art. 2, comma 1, lettera c), L. R. 17/2016
6Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 2, L. R. 17/2016
Art. 12
 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall’articolo 11, comma 3 bis.
2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.
2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016
6Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 12 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 7/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 14 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2Rubrica dell'articolo modificata da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2016
4Parole sostituite al comma 2 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2016
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 6, comma 41, lettera d), numero 1), L. R. 14/2016
6Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera d), numero 2), L. R. 14/2016
7Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 13
 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.
2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
Art. 14
 (Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
2. Con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.
2 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;
b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;
d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;
f) progetti locali di spettacolo dal vivo.
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
4Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Circuitazione opere liriche)
1. Nell'ambito dell'azione di promozione dello sviluppo e diffusione della cultura musicale nel territorio, l'Amministrazione regionale sostiene con speciali finanziamenti le iniziative delle istituzioni teatrali che inseriscono nella programmazione delle rispettive stagioni musicali manifestazioni lirico-operistiche prodotte preferibilmente dalla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, ripartiti con deliberazione della Giunta regionale tra le varie istituzioni teatrali ospitanti, la documentazione delle spese a tal fine sostenute da ciascuna di esse è accompagnata da una relazione illustrativa dell'iniziativa. I contributi di cui al presente articolo sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
1 bis. Le condizioni di attuazione del comma 1, primo periodo, possono essere verificate su richiesta di uno dei soggetti di cui al comma 1, da un apposito tavolo di coordinamento convocato ad hoc dall'Assessore alla cultura.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera e), L. R. 14/2016
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera a), L. R. 13/2019
3Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 43, lettera b), L. R. 13/2019
4Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 43, lettera c), L. R. 13/2019
5Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, L. R. 19/2021
Art. 16
 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell’incentivo assegnato all’organismo interessato, subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
4. Le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 84, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera f), L. R. 14/2016
3Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 11, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
5Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 11, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 9, L. R. 13/2023
Art. 17
 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)
1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 1), L. R. 14/2016
2Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 44, lettera a), numero 2), L. R. 14/2016
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 44, lettera b), numero 2), L. R. 14/2016
5Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera a), L. R. 31/2017
6Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2020
Art. 17 bis
 (Diffusione della cultura musicale e sinfonica nel Friuli Venezia Giulia)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione della cultura musicale e sinfonica nel territorio regionale, la Regione partecipa alla costituzione di un'associazione con istituzioni culturali o istituzioni operanti in ambito culturale, alla quale possono partecipare i Comuni del Friuli Venezia Giulia. I soggetti partecipanti ne sostengono il funzionamento e l'attività.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a sostenere le spese per la costituzione e l'avvio dell'attività dell'associazione, mediante il conferimento iniziale al fondo di dotazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, altresì, l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'associazione mediante specifici finanziamenti annuali da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 17 ter
 (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 13/2022
CAPO II
 ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA
Art. 18
 (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)
1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.
2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
Art. 19
 (Enti di cultura cinematografica, mediateche)
1. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di enti di cultura cinematografica di interesse regionale, aventi la finalità di valorizzare il cinema come momento di promozione culturale.
2. La Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, gestite dagli enti di cultura cinematografica di cui al comma 1, quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;
c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).
3. L'Amministrazione regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera d), L. R. 33/2015
3Con riferimento al c. 2, lett. d) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
Art. 20
 (Attività della Cineteca regionale)
1. La Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell' articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.
3. La convenzione di cui al comma 2, di durata triennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:
a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;
b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali;
b bis) stabilisce i criteri e le modalità per la concessione del finanziamento, ivi comprese le tipologie di spese ammissibili.
4. Copia delle opere cinematografiche realizzate con i benefici di cui alla legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.
Note:
1Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
2Con riferimento al c. 3, lett. b) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 47, comma 1, L. R. 9/2019
Art. 21
 (Cinema nelle aree montane svantaggiate)
1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.
2.  
( ABROGATO )
3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015
2Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 22
 (Interventi di manutenzione e di miglioramento delle sale cinematografiche)
1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l’adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale cinematografiche con esclusione dei multiplex, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie digitali quale fattore di garanzia dell'esistenza delle infrastrutture necessarie per la produzione e rappresentazione delle opere cinematografiche e audiovisive e quindi per l'accesso universale alle opere medesime.
2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi previa procedura valutativa delle domande.
2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala cinematografica oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 11, lettera b), L. R. 31/2017
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 11, lettera c), L. R. 31/2017
3Rubrica dell'articolo sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
4Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
5Parole soppresse al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021 , a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento che dispone l'allocazione delle risorse sui pertinenti capitoli di spesa, come disposto dall'art. 34, c. 5, LR. 19/2021.
6 Con effetto dall'1/1/2022 sono state allocate le risorse sui pertinenti capitoli di spesa come disposto dall'art. 6, c. 1, L.R. 24/2021.
Art. 23
 (Interventi della Regione)
1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), la Regione concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
2. In attuazione del comma 1, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la Regione concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione degli articoli 18, comma 2, lettera b), e 21, comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni e festival cinematografici;
b) progetti locali di manifestazioni e festival cinematografici.
(7)
7. In attuazione dell'articolo 22, comma 2, con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera e), numero 1), L. R. 33/2015
2Comma 3 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 2), L. R. 33/2015
3Comma 4 sostituito da art. 3, comma 20, lettera e), numero 3), L. R. 33/2015
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
5Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
6Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera c), L. R. 14/2023
7Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO III
 ARTI FIGURATIVE, VISIVE, DELLA FOTOGRAFIA E DELLA MULTIMEDIALITÀ
Art. 24
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali almeno di rilevanza regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 2, lettera a), con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 5, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
6 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 6 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
b) nuove produzioni nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
c) progetti locali di manifestazioni espositive e di altre attività culturali nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità.
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole soppresse al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 6, comma 3, lettera d), L. R. 14/2023
4Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 25
 (Attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia)
1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 4, L. R. 7/2015
2Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 21, L. R. 16/2016
CAPO IV
 DIVULGAZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA
Art. 26
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.
1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b)   ( ABROGATA )
c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
(5)
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6.  
( ABROGATO )
(7)
7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.
8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) divulgazione umanistica;
b) divulgazione scientifica;
c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 17/2016
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 17/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
4Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
5Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 4, L. R. 17/2016
6Comma 5 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
7Comma 6 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 8 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
9Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 . La disposizione trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022, come disposto dall'art. 34, c. 6, LR. 19/2021.
10Parole sostituite al comma 1 bis da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
11Parole soppresse al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
12Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
13Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 26 bis
 (Premio letterario "Friuli Venezia Giulia")
1. Al fine di valorizzare la cultura letteraria, intesa anche come strumento di divulgazione e di conoscenza del territorio regionale, è istituito il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia", che viene annualmente conferito a un autore e a un'opera letteraria che racconta i luoghi e le caratteristiche della regione Friuli Venezia Giulia. Il Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" consiste in un premio in denaro, nella pubblicazione dell'opera premiata e nella copertura, a favore dell'autore, delle spese per la residenza artistica in regione finalizzata alla realizzazione dell'opera letteraria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore della Fondazione Pordenonelegge.it di Pordenone un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale, a fronte della presentazione di un piano annuale dettagliato di organizzazione del Premio letterario "Friuli Venezia Giulia" per l'anno di riferimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 11, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 26 ter
 (Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste)
1. La Regione promuove l'attività di conservazione e valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, riconoscendo la funzione dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) di Trieste e il rilevante interesse pubblico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene, oltre agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), anche l'attività istituzionale e di interesse pubblico dell'IRCI, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 10/2020
CAPO V
 VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
Art. 27
 (Valorizzazione della memoria storica)
1. La Regione sostiene:
a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
Art. 27 bis
 (Attività dell'Università popolare di Trieste)
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
Art. 27 ter
 (Riconoscimento della quota sociale)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
2Articolo interpretato da art. 7, comma 10, L. R. 31/2017
Art. 27 quater
 (Promozione della cultura storica ed etnografica)
1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;
b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione;
c bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:
a) uno o più avvisi pubblici con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;
b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6.  
( ABROGATO )
6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
6Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
7Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
8Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
10Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
11Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO VI
 TEATRO AMATORIALE, FOLCLORE, CORI E BANDE
Art. 28
 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)
1. La Regione sostiene:
a) il teatro amatoriale regionale;
b) il settore del folclore regionale;
c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:
a) l'Associazione Regionale FITA-UILT;
b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG);
d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi.
3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.
3 ter. Il finanziamento annuale di cui ai commi 3 e 3 bis è altresì incrementato e destinato al sostegno di attività di orientamento musicale di tipo corale e bandistico dei soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), e dei rispettivi soggetti affiliati.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 84, lettera b), L. R. 27/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 7/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 7/2015
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 7/2015
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 20/2015
6Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 6, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 20/2015
7Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 12, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2021
CAPO VI BIS
 PROGETTI CULTURALI GIOVANILI
Art. 28 bis
 (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale).
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 22/2021
CAPO VII
 PARTENARIATO
Art. 29
 (Partenariato)
1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale.
2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.
3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.
Art. 29 bis
 (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)
1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 22/2020
Art. 29 ter
 (Accordi di collaborazione in partenariato)
1. La Regione, al fine di integrare le politiche di valorizzazione e riqualificazione culturale del territorio con le esigenze di rigenerazione e rivitalizzazione del tessuto economico locale, riconosce la priorità delle iniziative e delle progettualità, di elevato valore strategico, finalizzate alla rigenerazione culturale, alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, anche attraverso la riqualificazione degli spazi pubblici e privati, favorendo l'insediamento di attività, anche di impresa, nel campo culturale, artistico, del turismo, dell'artigianato tradizionale locale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare accordi di collaborazione in partenariato, anche di durata pluriennale, con i soggetti di cui al comma 4, per la realizzazione degli interventi e delle attività di comune interesse pubblico.
3. Ai fini della presente legge, il comune interesse pubblico è individuato anche nelle espressioni di identità culturale collettiva e di tradizioni locali, nel valore culturale, storico, artistico, ambientale, sociale, formativo e di sviluppo economico relativo a beni materiali, immateriali e digitali, nonché al patrimonio culturale materiale e immateriale, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali alle finalità di cui al comma 1.
4. Per cittadini si intendono tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in gruppi informali o in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura, il recupero, la valorizzazione, la rigenerazione e l'animazione del comune interesse pubblico.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo di collaborazione in partenariato di cui al comma 2, che dispone specifici finanziamenti e definisce gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle iniziative e delle progettualità.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 20, comma 6, L. R. 10/2023
CAPO VIII
 RESIDENZE CREATIVE E CULTURALI
Art. 30
 (Residenze creative e culturali)
1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.
2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.
3.  
( ABROGATO )
(2)
3 bis. Gli incentivi previsti dai commi 1 e 2 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 6, comma 1, lettera f), numero 1), L. R. 20/2015
2Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, lettera f), numero 2), L. R. 20/2015
3Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 6, comma 41, lettera g), L. R. 14/2016
5Rubrica dell'articolo sostituita da art. 47, comma 3, lettera a), L. R. 9/2019
6Parole sostituite al comma 1 da art. 47, comma 3, lettera b), L. R. 9/2019
7Comma 2 sostituito da art. 47, comma 3, lettera c), L. R. 9/2019
CAPO VIII BIS
 CONTENITORI CULTURALI E CREATIVI
Art. 30 bis
 (Contenitori culturali e creativi)
1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3).
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per:
a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile;
b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative.
3. Al fine della concessione dei contributi, i soggetti gestori degli spazi presentano domanda, entro il 30 ottobre di ogni anno, alla Direzione centrale competente in materia di cultura corredata:
a) di una relazione illustrativa del progetto unitamente al relativo cronoprogramma di realizzazione e del quadro economico di spesa, per gli interventi di cui al comma 2, lettera a);
b) di una relazione illustrativa contenente gli elementi necessari alla valutazione della domanda e del preventivo di spesa, per i progetti di cui al comma 2, lettera b).
4. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura di concerto con gli Assessori competenti in materia di formazione e attività produttive, sulla base dei seguenti criteri:
a) per gli interventi di cui al comma 2, lettera a):
1) valorizzazione di collezioni e di archivi creativi e di design presenti sul territorio regionale;
2) supporto a progetti di rilevanza internazionale radicati nel tessuto istituzionale del territorio;
3) creazione di spazi multimediali e percorsi sensoriali suscettibili di richiamo culturale, creativo, educativo e turistico;
b) per gli interventi di cui al comma 2, lettera b):
1) quantità e qualità di mostre ed esposizioni temporanee e permanenti a carattere internazionale;
2) quantità e qualità di percorsi didattici e formativi, anche professionalizzanti;
3) quantità e qualità di laboratori sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
4) quantità e qualità di workshop e progetti specialistici sulla creatività come strumento per lo sviluppo sostenibile e integrato;
5) quantità e qualità di eventi e convegni a carattere seminariale.
5. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del contributo medesimo, i termini e le modalità di esecuzione degli interventi e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Ai soggetti gestori degli spazi potrà essere richiesta l'organizzazione di eventi e progetti volti a connettere le imprese tradizionali con quelle culturali e creative.
7. I soggetti gestori degli spazi, entro il 30 ottobre di ogni anno, presentano alla Direzione centrale competente in materia di cultura l'aggiornamento dei programmi triennali con riferimento alle annualità successive, anche con la previsione di nuovi interventi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 59, L. R. 13/2019
Art. 30 ter
 (Sostegno delle imprese culturali e creative)
1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.
3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 5, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
Art. 30 quater
 (Iniziative culturali per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività)
1. La Regione sostiene iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare per favorire l'incontro tra il mondo produttivo e la creatività.
2. In applicazione del regolamento di cui agli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, e 26, comma 7, e con uno o più avvisi pubblici, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui all'articolo 14, comma 1.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
CAPO IX
 DISTRETTI CULTURALI
Art. 31
 (Distretti culturali)
1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali.
2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale.
3. I servizi e le attività di cui al comma 2 vengono realizzati da organismi culturali operanti sul territorio, in accordo con enti locali, singoli o associati, associazioni di categoria, imprese e associazioni produttive, soggetti gestori di servizi pubblici, istituzioni di alta formazione artistica e musicale, università, fondazioni bancarie e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e prevedono il supporto alla realizzazione coordinata di programmi, di durata almeno triennale, per la promozione del territorio e di iniziative e attività culturali e di spettacolo svolte dagli organismi aderenti, per l'utilizzo comune di spazi e strutture operative, per la gestione integrata di servizi logistici, tecnici e organizzativi, e per la progettazione e la gestione integrata delle attività di promozione e distribuzione dell'offerta al pubblico.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività dei distretti culturali mediante finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in una convenzione di durata triennale, stipulata con gli organismi di cui al comma 3.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Parole soppresse al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
3Parole sostituite al comma 2 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
4Comma 3 sostituito da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
5Comma 3 bis aggiunto da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 19/2021