LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

CAPO I
 PROGRAMMAZIONE, STRUMENTI E ORGANISMI NEL SETTORE DELLA CULTURA
Art. 4
 (Settori e obiettivi generali degli interventi)
1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori:
a) spettacolo dal vivo;
b) attività cinematografica e audiovisiva;
c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità;
d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica;
e) valorizzazione della memoria storica.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di:
a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione;
b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;
c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;
d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.
2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che hanno tra i propri scopi statutari la promozione o lo svolgimento di attività culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 27 quater, comma 6 bis, e dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 16/2016
2Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 1, comma 1, L. R. 17/2016
3Comma 2 bis sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
4Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
5Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
6Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 7, comma 1, lettera c), L. R. 19/2021
7Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 4, L. R. 13/2022
8Parole aggiunte al comma 2 bis da art. 6, comma 6, L. R. 13/2023
9Parole sostituite al comma 2 bis da art. 6, comma 3, lettera a), L. R. 14/2023
Art. 5

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Parole aggiunte alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 20, lettera a), L. R. 33/2015
4Articolo abrogato da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
2Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Lettera f bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
4Lettera f ter) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
5Lettera f quater) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
6Lettera f quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
7Lettera f sexies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
8Lettera f septies) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera c), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
9Lettera i bis) del comma 2 aggiunta da art. 41, comma 1, lettera d), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
10Comma 3 sostituito da art. 41, comma 1, lettera e), L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
11Parole aggiunte al comma 6 da art. 4, comma 35, L. R. 34/2015
12Parole aggiunte al comma 3 da art. 23, comma 1, L. R. 2/2016
13Con riferimento al c. 2, lettere f ter) e f quater) del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
14Articolo abrogato da art. 49, comma 3, L. R. 6/2019
Art. 7
 (Osservatorio regionale della cultura)
1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.
2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.
3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall’Amministrazione regionale della raccolta dei dati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
2Parole sostituite al comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 23/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, L. R. 19/2021