LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 17 ter
 (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)
1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 13/2022