Art. 12
(Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.
2. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti specifici richiesti ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2 bis, per l'ammissione al finanziamento, nonché i casi di esclusione, l'eventuale suddivisione delle iniziative progettuali in settori tipologici omogenei, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere al finanziamento, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità di quantificazione delle quote delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento della commissione di valutazione, le spese ammissibili e inammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, nonché i termini del procedimento.
2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.
2.1.1 Con avviso pubblico, adottato con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, l'attività istruttoria, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali acconti, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento, gli obblighi dei beneficiari del finanziamento, le variazioni progettuali, i casi di rideterminazione e revoca del finanziamento e le modalità di verifiche e controlli.
2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri delle Città di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande sono scaduti.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 20, lettera c), numero 1), L. R. 33/2015
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 20, lettera c), numero 2), L. R. 33/2015
3Comma 2 sostituito da art. 3, comma 20, lettera c), numero 3), L. R. 33/2015
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 17/2016
5Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 17/2016
6Comma 2 .1 aggiunto da art. 6, comma 16, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Comma 2 sostituito da art. 87, comma 2, lettera a), L. R. 7/2025
8Comma 2 .1.1 aggiunto da art. 87, comma 2, lettera b), L. R. 7/2025
9Parole sostituite al comma 2 bis da art. 87, comma 2, lettera c), L. R. 7/2025
10Parole soppresse al comma 2 bis da art. 87, comma 2, lettera c), L. R. 7/2025