LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 26
 (Interventi della Regione)
1. L'Amministrazione regionale sostiene:
a) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica e artistica e l'organizzazione di iniziative di studio e divulgazione della cultura nella stessa disciplina, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
b) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura scientifica e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura scientifica, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
b bis) le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, che prevedono lo svolgimento congiunto di attività e iniziative di divulgazione sia della cultura umanistica, che della cultura scientifica e artistica, e la realizzazione di iniziative di divulgazione della cultura multidisciplinare, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali.
1 bis. Ai fini della presente legge sono da intendersi come centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica e multidisciplinare i soggetti, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, nei cui atti costitutivi o statuti sia prevista come scopo statutario la finalità di studio, promozione e divulgazione della cultura umanistica, artistica, scientifica o multidisciplinare.
1 ter. In particolare, i centri di divulgazione di cui al comma 1 bis devono possedere personalità giuridica, autonomia patrimoniale, una o più sedi operative stabili nel territorio regionale, devono garantire il possesso di attrezzature idonee, devono svolgere in maniera continuativa la propria attività, e devono rendere fruibile al pubblico tale attività tramite l'apertura delle sedi presenti sul territorio regionale.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b)   ( ABROGATA )
c) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
(5)
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza almeno regionale proposti da soggetti operanti nei settori di cui al comma 1. Sono valutati progetti proposti da organismi che svolgono attività di notevole prestigio nei settori di cui al comma 1, prevalentemente in ambito regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6.  
( ABROGATO )
(7)
7. In attuazione del comma 2, lettera c), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
8. In attuazione del comma 7, con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 7, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 7.
8 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 8 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) divulgazione umanistica;
b) divulgazione scientifica;
c) progetti locali di divulgazione umanistica e scientifica.
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 17/2016
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 17/2016
3Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
4Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 3, L. R. 17/2016
5Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 4, L. R. 17/2016
6Comma 5 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
7Comma 6 abrogato da art. 4, comma 5, L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 8 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
9Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021 . La disposizione trova applicazione con riferimento alle risorse disponibili a decorrere dal 2022, come disposto dall'art. 34, c. 6, LR. 19/2021.
10Parole sostituite al comma 1 bis da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
11Parole soppresse al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
12Parole aggiunte al comma 8 da art. 6, comma 3, lettera e), L. R. 14/2023
13Comma 8 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.