LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO IV
 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE, TRASPORTO MERCI, MOTORIZZAZIONE, CIRCOLAZIONE SU STRADA E VIABILITÀ
Art. 15
1.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è abrogata.

Art. 16
1.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 23/2007 dopo le parole << e automobilistici >> sono aggiunte le seguenti: << e verifica l'adeguamento degli strumenti di pianificazione complementare alle previsioni del PRTPL attraverso periodica attività di monitoraggio a cura della competente struttura >>.

3.
Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 23/2007 le parole << ed entro i limiti previsti dal contratto di servizio, allo scopo di migliorare l'efficienza dei servizi >> sono sostituite dalle seguenti: << per una quota non superiore al 20 per cento >>.

4.  
( ABROGATO )
(1)
5.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<a) gli appartenenti alla Polizia Locale, in divisa e limitatamente ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale, ovvero del territorio dei comuni associati per il servizio di Polizia Locale;>>.

6.
La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<a bis) gli altri agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, nei limiti delle disposizioni di legge che li individuano titolari della libera circolazione, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>.

7.
Al comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole << da un minimo di 20 euro ad un massimo di 126 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << da un minimo di 50 euro a un massimo di 210 euro >>.

8.
Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 23/2007 le parole << a una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta del 50 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << al pagamento di una sanzione amministrativa di 5 euro >>.

9.
Dopo il comma 6 dell'articolo 38 della legge regionale 23/2007 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità nell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 5, comma 5, del Regolamento CE 23 ottobre 2007, n. 1370 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto dei passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio - CEE - n. 1191/69 e - CEE - n. 1107/70, autorizza la proroga tecnica dei contratti di cui al comma 1, fino alla data dell'effettivo inizio dei servizi aggiudicati secondo le modalità stabilite dalla presente legge.>>.

Note:
1Comma 4 abrogato da art. 63, comma 1, lettera f), L. R. 29/2017
Art. 17
  (Inserimento dell'articolo 41 bis nella legge regionale 23/2007 )
1.
Dopo l' articolo 41 della legge regionale 23/2007 è inserito il seguente:
<<Art. 41 bis
 (Servizi ferroviari in connessione con territori contermini)
1. La Regione, ove debbano essere adottati provvedimenti concernenti la programmazione dei servizi ferroviari in connessione con territori contermini procede, se necessario, mediante la stipulazione di intese con le Amministrazioni interessate.
2. Le intese, senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti affidanti e dei viaggiatori, attengono agli obblighi dei rispettivi gestori in merito a specifiche forme di collaborazione da attuare al fine di assicurare la continuità dei servizi, alla disponibilità dei titoli di viaggio nelle rispettive reti di vendita, alle informazioni ai viaggiatori, all'accesso con i titoli emessi dai rispettivi gestori a tutti i servizi regionali sviluppati sulle relazioni servite, agli standard qualitativi e agli altri elementi utili a definire il regolare svolgimento dei servizi.>>.

Art. 18
1.
Il comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 è sostituito dal seguente:
<<6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonché la realizzazione di interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004 .>>.

3.  
( ABROGATO )
(1)
4.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 23/2007 è sostituita dalla seguente:
<<e) espletamento dei servizi di polizia stradale, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 285/1992 , da parte dei dipendenti che svolgono mansioni tecniche sulla viabilità regionale, incaricati con le modalità e i criteri definiti in apposito regolamento approvato dalla Regione.>>.

Note:
1Comma 3 abrogato da art. 5, comma 57, lettera b), L. R. 13/2022
Art. 19

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 46, comma 1, lettera m), L. R. 11/2022