LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 34
  (Modifiche alla legge regionale 6/2003 )
1.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è aggiunta la seguente: << d bis) Social-housing. >>.

2.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 6/2003 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis
 (Social-housing)
1. Per social-housing si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare tramite convenzioni alla locazione, anche con patto di futura vendita, nonché alla vendita a favore della generalità dei cittadini, posti in essere con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici. Gli interventi di social-housing sono attuati dai Comuni, dalle ATER, dalle società di gestione del risparmio (SGR) attraverso i fondi immobiliari, dalle imprese e dalle cooperative edilizie.>>.

3.
Alla lettera b) del comma 1 quinquies dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 le parole << non superiore a 120 mq >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore a 150 mq; la superficie utile residenziale è data dalla superficie di pavimento di tutti i vani rientranti nel perimetro dell'alloggio stesso, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso, misurata al netto dei muri perimetrali e interni, delle rampe scale, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre >>.

(2)
4.  
( ABROGATO )
(1)
5.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 le parole << sei mesi >> sono sostituite dalle seguenti: << diciotto mesi >>.

6.
Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:
<<2. In caso di trasferimento della residenza avvenuto a seguito di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza more uxorio, i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e che successivamente al trasferimento di residenza medesimo e al divorzio o alla separazione legale, ovvero allo scioglimento della convivenza more uxorio, ne acquista la proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.>>.

Note:
1Comma 4 abrogato da art. 9, comma 71, L. R. 15/2014
2Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 13, L. R. 27/2014
3Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.