LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 30
 (Modifiche alle leggi regionali 6/2013, 2/2000, 14/2012, 27/2012 e 16/2008)
1.
Dopo il comma 24 dell'articolo 10 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è inserito il seguente:
<<24 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi, nei casi di conversione degli stessi ai sensi dei commi da 21 a 24, commisurandoli alla spesa risultante dal quadro economico del progetto approvato alla data della domanda di conversione, anche se di livello superiore al preliminare.>>.

2.
Al comma 56 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole << , anche ai fini della concessione del finanziamento, >> sono soppresse.

3. All' articolo 4 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole << , anche ai fini della concessione del finanziamento, >> sono soppresse;

b)
il comma 34 è sostituito dal seguente:
<<34. La concessione ed erogazione dei finanziamenti sono effettuate in base alle disposizioni contenute nel capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 33 sono demandati alla Direzione centrale competente in materia di edilizia.>>;

c)
il comma 35 è abrogato.

4. Salvo diversa richiesta del beneficiario, da inoltrarsi alla struttura concedente il finanziamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui all' articolo 4, comma 34, della legge regionale 14/2012 , come sostituito dal comma 3, lettera b), non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
5.
Il comma 179 dell'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<179. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione sanitaria di volontari "La Salute" di Lucinico un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, anche pregressi, in linea capitale e interessi, relativi a mutui, aperture di credito e/o altra forma di ricorso al mercato finanziario, inerenti le spese, anche già sostenute alla data di entrata in vigore della presente legge con ricorso ad anticipazioni bancarie, relative alla ristrutturazione e costruzione a nuovo della sede dell'associazione medesima.>>.

6. In relazione al disposto di cui all' articolo 9, comma 179, della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 5, all'unità di bilancio 8.7.2.3390 nella denominazione del capitolo 9127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << degli oneri >> sono sostituite dalle seguenti: << degli oneri anche pregressi >>;

b)
le parole << e dell'annesso ambulatorio >> sono soppresse.

7.
Al comma 180 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 dopo le parole << rendicontazione della spesa. >> sono aggiunte le seguenti: << Qualora l'intervento sia già stato eseguito, con il decreto di concessione e contestuale erogazione del contributo è accertata altresì la regolarità della documentazione di rendicontazione della spesa. >>.

8.
Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), è abrogato.