LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO V
 SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E OPERE STRATEGICHE
Art. 20
  (Abrogazione dell'articolo 25 e modifiche agli articoli 50, 56 e 57 della legge regionale 14/2002 . Modifica all' articolo 6 della legge regionale 2/2006 )
1.
L' articolo 25 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è abrogato.

2. All' articolo 50 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << struttura regionale individuata dalla Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università >>;

b)
al comma 2 le parole << struttura regionale di cui al comma 1 >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università >>;

c)
al comma 3 dopo le parole << direttore >> sono inserite le seguenti: << centrale o >>.

3.
Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.>>.

4.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente: << Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni. >>.

5.
Il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.>>.

6.
Dopo il comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è inserito il seguente:
<<4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.>>.

7.
Al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002 le parole << un importo non inferiore >> sono sostituite dalle seguenti: << importi non inferiori >>.

8.
Al comma 64 dell'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dopo le parole << stazioni appaltanti >> sono aggiunte le seguenti: << , nonché al versamento delle quote associative o di eventuali contributi straordinari all'Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e compatibilità ambientale - Associazione federale delle Regioni e delle Province autonome (ITACA) >>.

Art. 21
 (Rete di stazioni appaltanti e semplificazione della gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
1.
Dopo l' articolo 44 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:
<<Art. 44 bis
 (Rete di stazioni appaltanti)
1. In attuazione dei principi di razionalizzazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dell'autonomia di ciascuna realtà locale, la Regione promuove la definizione di stazioni appaltanti adeguate alla realizzazione di lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase di svolgimento delle procedure di scelta del contraente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione esercita, anche con l'utilizzo della rete informatica regionale, un ruolo di coordinamento e di supporto per la progressiva attivazione di una rete di stazioni appaltanti, diffuse sul territorio, idonee allo svolgimento di funzioni e attività commisurate al livello di organizzazione e autonomia raggiunta, anche nell'interesse di altre stazioni appaltanti.
3. Le stazioni appaltanti di cui al comma 2 si avvalgono delle competenze dei dipendenti appartenenti al comparto unico regionale attraverso forme di collaborazione definite sulla base di convenzioni o accordi tra gli enti.
4. In attuazione di quanto disposto al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici assume il ruolo di coordinamento interistituzionale per la realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale. All'interno della medesima sono costituiti i nuclei di supporto di cui all'articolo 44.
5. Nelle more del completamento della riforma regionale del sistema delle autonomie locali di cui all' articolo 10, comma 32, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), con riferimento alla revisione delle forme associative dei Comuni e al riassetto delle funzioni degli enti locali, la Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici coadiuva, anche mediante accordi, le stazioni appaltanti degli enti locali nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, con particolare riguardo alla fase relativa alla scelta del contraente.
6. In attuazione del comma 4, il termine dell'1 luglio 2014 previsto dall'articolo 4, comma 1.1, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è differito all'1 gennaio 2015.
Art. 44 ter
 (Modalità di gestione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale)
1. Al fine di accelerare l'attuazione delle opere pubbliche la Regione può intervenire, direttamente o mediante società dalla stessa controllata, nella realizzazione dei lavori pubblici di interesse locale o regionale, anche qualora riguardino immobili di proprietà dell'ente locale, previa intesa con il medesimo.
2. In ossequio ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, l'ente locale, per il tramite del Sindaco, partecipa alla programmazione dei lavori pubblici di cui al comma 1.
3. Con l'intesa di cui al comma 1 possono essere definite, fra l'altro, forme e misure di compartecipazione alla spesa o modalità di collaborazione tra gli enti coinvolti, in relazione alle singole fasi della progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica.>>.