LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 29 bis
 (Norme contabili concernenti la conversione di contributi)
1. Quando con legge regionale o con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29 viene modificata, in tutto o in parte, la destinazione di contributi concessi agli enti locali e assegnata la competenza del connesso procedimento contributivo a una unità organizzativa diversa da quella originariamente prevista, l'Assessore alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione delle politiche economiche e comunitarie, con proprio decreto, adotta le variazioni contabili conseguenti, attribuendo all'ufficio competente per il contributo di cui è mutata la destinazione, la responsabilità della spesa inerente al contributo medesimo.
2. A tal fine con il predetto decreto è disposta:
a) l'istituzione di nuovi capitoli di spesa nella responsabilità dell'ufficio cui compete la gestione del rapporto contributivo a seguito della sua mutata destinazione e la loro programmazione;
b) la modificazione degli impegni assunti a seguito della concessione del contributo, l'imputazione dei medesimi, anche in parte, ai capitoli di spesa di cui alla lettera a), e l'adeguamento, laddove necessario, delle relative codifiche;
c) la variazione degli stanziamenti di bilancio in conseguenza di quanto previsto alla lettera b).
3. L'ufficio competente individuato dalla legge regionale o dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 29, conferma l'impegno di cui al comma 1, lettera b).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 50, L. R. 20/2015