LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 2014, n. 13

Misure di semplificazione dell’ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi.

TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/07/2014
Materia:
410.01 - Urbanistica
410.05 - Pianificazione territoriale
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni
420.03 - Edilizia scolastica

Art. 22
  (Modifiche agli articoli 31 e 33 della legge regionale 3/2011 )
1.
Il comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:
<<4. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.>>.

2.
Il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è sostituito dal seguente:
<<7. Ai fini di cui al comma 6 la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentito il soggetto societario regionale di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.>>.

3.
I commi 8 e 9 dell' articolo 33 della legge regionale 3/2011 sono abrogati.

4.
Al comma 9 bis dell'articolo 33 della legge regionale 3/2011 è aggiunto il seguente periodo: << Per contribuire a soddisfare esigenze istituzionali di sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica, la Regione e la Società strumentale di cui al comma 1, sono autorizzate a concedere l'utilizzo di quote di capacità trasmissiva della Rete Pubblica Regionale a enti pubblici, università, istituti, scuole, enti per lo sviluppo industriale ed economico, consorzi e fondazioni scientifiche e di ricerca con sedi nel territorio regionale. >>.