<<Art. 9
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1.
I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:
a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;
c) il personale utilizzato;
d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4.
Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
, il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.>>.