LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 8
1. All' articolo 8 della legge regionale 25/1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: << Il predetto requisito si intende soddisfatto anche qualora il corso sia stato frequentato in altre Regioni, a condizione che per contenuto e durata il medesimo sia valutato compatibile dall'ERSA rispetto ai corsi organizzati o riconosciuti dall'ERSA medesimo. >>;

b)
alla lettera a) del comma 5 le parole << sindaco del >> sono soppresse;

c)
la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla seguente:
<<c) adozione da parte del Comune di provvedimenti di decadenza dall'esercizio dell'attività agrituristica, come previsto dall'articolo 12, comma 2;>>;

d)
alla fine della lettera e) sono aggiunte le parole: << , salvo il caso in cui l'ERSA non abbia organizzato il predetto corso di formazione professionale, entro un anno dall'iscrizione nell'elenco >>.